Art. 12
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[1](Art. 11, legge 30 dicembre 1906, n. 685).
[2]I capitali dei singoli fondi della Cassa nazionale di previdenza devono essere rinvestiti, con le norme e nei limiti da fissarsi nel regolamento:
[3]1° in titoli del Debito pubblico del Regno d'Italia;
[4]2° in titoli d'altra specie emessi o garantiti dallo Stato;
[5]3° in obbligazioni ferroviarie emesse in corrispondenza alle annualita' dovute dallo Stato;
[6]4° in cartelle emesse dagli istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario;
[7]5° in titoli emessi dalla sezione autonoma di credito comunale e provinciale istituita presso la Cassa dei depositi e prestiti;
[8]6° in prestiti alle provincie, ai comuni e loro Consorzi ed ai Consorzi di bonifica e di irrigazione e a quelli per le opere idrauliche della 3ª categoria con le garanzie di cui godono le Casse di risparmio ordinarie a tenore dell'art. 16 della legge 24 aprile 1898, n. 132, ed anche per mezzo della Cassa dei depositi e prestiti secondo la propria istituzione;
[9]7° in depositi fruttiferi presso la Cassa dei depositi e prestiti;
[10]8° in beni immobili urbani;
[11]9° in mutui fruttiferi per la costruzione di case popolari a tenore della legge 31 maggio 1903, n. 254, o in obbligazioni fornite delle garanzie ipotecarie previste dalla stessa legge.
[12]L'impiego nel modo indicato sotto il n. 8 non potra' eccedere un quinto dell'ammontare complessivo dei capitali di cui alla prima parte del presento articolo.
Testo vigente dal 3 luglio 1907 al 26 ottobre 1935 · versione 0 su Normattiva