Art. 13

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[1](Art. 2, legge 30 dicembre 1906, n. 685).

[2]Alla Cassa nazionale di previdenza possono essere inscritti i cittadini italiani d'ambo i sessi che prestano servizio ad opera o a giornata o che in generale attendano a lavori prevalentemente manuali per conto di terzi o anche per conto proprio, quando pero', in quest'ultimo caso, non paghino, sotto qualunque forma, una imposta allo Stato superiore alle 30 lire annue.

[3]Le donne maritate possono inscriversi senza bisogno del consenso del marito, e i minorenni senza bisogno dell'autorizzazione di chi esercita la patria potesta' o la tutela.

[4]I singoli contributi versati dagli inscritti o da altri per conto di essi, non debbono essere inferiori ad una lira ne' contenere frazione di lira.

[5]L'inscritto e' ammesso a partecipare alle quote di concorso considerate nell'articolo seguente a condizione:

[6]che il contributo raggiunga almeno le lire sei per anno, se la pensione di vecchiaia debba essere liquidata dopo raggiunti i limiti d'eta' e d'inscrizione stabiliti, in via generale, nella prima parte dell'art. 18;

[7]che il contributo raggiunga almeno le lire nove per anno, se l'inscritto appartenga alle categorie di operai per le quali la pensione di vecchiaia puo' essere liquidata dopo raggiunto il limite di eta' stabilito, in via eccezionale, nell'art. 19.

[8]Quando il contributo versato da un inscritto, o da altri per lui, superi le sei lire e rispettivamente le nove lire necessarie per ogni anno d'inscrizione, la somma versata in piu' sara' conteggiata, agli effetti della quota di concorso, per gli anni successivi, in ragione di sei e rispettivamente di nove lire all'anno, ancorche' nell'anno l'inscritto non abbia potuto fare alcun versamento o non abbia fatto versamenti sufficienti.

[9]I contributi possono essere vincolati alla mutualita', oppure riservati per la restituzione alle persone indicate nell'art. 24, in caso di morte dell'inscritto prima della liquidazione della pensione.

[10]Nel regolamento dalla Cassa saranno stabilite le modalita' da seguirsi per la scelta dell'uno o dell'altro sistema e le norme e le condizioni per gli eventuali successivi cambiamenti del sistema prescelto.

Testo vigente dal 3 luglio 1907 al 26 ottobre 1935 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1907-05-30;376~art13 · fonte su Normattiva