Art. 14
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[1](Art. 3, legge 30 dicembre 1906, n. 685).
[2]La somma delle entrate ordinarie che rimane, dopo prelevata la quota devoluta, ai termini della prima parte dell'art. 10, al fondo patrimoniale, al fondo della riserva straordinaria di rischio e al fondo d'invalidita', sara' destinata all'assegnazione di quote di concorso ordinarie della Cassa in favore degli inscritti che si trovino nelle condizioni previste dal terzo e quarto capoverso dell'art. 13; di quote di concorso speciali a favore degli inscritti a periodi abbreviati, a norma dell'ultimo capoverso dell'art. 20; e di eventuali quote speciali a favore dei soci delle Societa' di mutuo soccorso e delle altre congeneri Associazioni operaie di previdenza ai termini dell'art. 16.
[3]Le quote ordinarie di concorso non possono superare le L. 10 per ogni anno e per ogni inscritto.
[4]La differenza fra la somma assegnata e quella effettivamente distribuita agli inscritti verra' riportata in aumento della somma disponibile, a favore degli inscritti, nell'anno successivo.
Testo vigente dal 3 luglio 1907 al 26 ottobre 1935 · versione 0 su Normattiva