Art. 15
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[1](Art. 4, legge 30 dicembre 1906, n. 685).
[2]Non sono ammessi al riparto delle somme disponibili, di cui nell'articolo precedente:
- a)gli inscritti a favore dei quali, nei casi di vecchiaia od invalidita' non derivata da infortunio sul lavoro, siano stabiliti assegni annuali dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni od anche, per legge speciale, da altre Amministrazioni pubbliche o da imprese private;
- b)gli inscritti che abbiano gia' assicurata dalla Cassa, indipendentemente dalla legge per gli infortuni degli operai sul lavoro, una pensione di oltre mille lire annue.
Testo vigente dal 3 luglio 1907 al 26 ottobre 1935 · versione 0 su Normattiva