Art. 16
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[1](Art. 9, legge 30 dicembre 1906, n. 685).
[2]La Cassa nazionale di previdenza potra' assegnare quote speciali di concorso a favore dei soci delle Societa' operaie di mutuo soccorso e delle altre congeneri Associazioni operaie di previdenza che siano stati ad essa collettivamente inscritti.
[3]Nel regolamento della Cassa saranno stabilite le norme e le condizioni per l'inscrizione collettiva e per l'assegnazione delle quote speciali predette, la quale potra' essere fatta anche allo scopo di far partecipare i soci all'assegnazione delle quote ordinarie di concorso.
[4]Qualora la Societa' di mutuo soccorso con l'inscrizione collettiva dei soci costituisca, presso la Cassa nazionale di previdenza, pensioni immediate a favore di coloro che hanno compiuto almeno i limiti minimi di eta' stabiliti dalla presente legge per la liquidazione della pensione, sara' assegnata a favore di ogni pensionato una quota di rendita supplementare di annue L. 10, purche' non superiore all'ammontare stesso della pensione.
[5]La Cassa nazionale potra' assumere la gestione degli speciali Istituti che dalle amministrazioni o imprese di cui nell'art. 15, siano stati fondati per provvedere alla vecchiaia ed invalidita' dei loro operai.
[6]Le condizioni e le norme per dette gestioni dovranno, nei singoli casi, essere stabilite dal Consiglio della Cassa nazionale di previdenza ed approvate dal Governo, sentito il Consiglio di Stato.
[7]La Cassa nazionale di previdenza potra' assegnare premi d'incoraggiamento e sussidi agli Istituti che funzionano come sedi secondarie, alle Societa' di mutuo soccorso, ai patronati per la inscrizione degli operai e agli uffici postali in compenso del servizio che essi prestano alla Cassa.
Testo vigente dal 3 luglio 1907 al 26 ottobre 1935 · versione 0 su Normattiva