Art. 17
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[1](Art. 5, legge 30 dicembre 1906, n. 685).
[2]Per ciascun inscritto la Cassa nazionale di previdenza apre un unico conto, nel quale sono annotati:
- a)i contributi versati dall'inscritto o da altri per lui;
- b)le quote ordinarie e speciali di concorso da accreditarsi all'inscritto ai sensi dell'articolo 14;
- c)le quote di rendita vitalizia assicurate in corrispondenza delle somme, di cui alle lettere a e b.
[3]La determinazione delle quote di rendita vitalizia sara' fatta in base a speciali tariffe approvate per decreto Reale, promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio.
[4]Al titolare del conto individuale viene rilasciato dalla Cassa un libretto d'inscrizione, sul quale saranno riportate le indicazioni del conto.
Testo vigente dal 3 luglio 1907 al 26 ottobre 1935 · versione 0 su Normattiva