Art. 18
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[1](Art. 6, legge 30 dicembre 1906, n. 685).
[2]Salvo le eccezioni di cui agli articoli 19, 20 e 21, il conto individuale viene chiuso e liquidato quando concorrano, per l'inscritto, le due seguenti condizioni:
[3]1° che abbia compiuto 25 anni di inscrizione alla Cassa;
[4]2° che abbia compiuto l'eta' di 60 anni, se uomo, di 55, se donna.
[5]Gli inscritti hanno sempre la facolta' di protrarre fino al 65° anno di eta' la chiusura e la liquidazione del loro conto.
Testo vigente dal 3 luglio 1907 al 26 ottobre 1935 · versione 0 su Normattiva