Art. 2
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[1](Art. 15, legge 30 dicembre 1906, n. 685).
[2]L'amministrazione autonoma della Cassa nazionale di previdenza e' retta da un Consiglio i cui membri, nel numero determinato dallo statuto della Cassa, sono nominati con decreto Reale.
[3]Sono chiamati a far parte del Consiglio:
- a)nella proporzione di un terzo del numero dei suoi componenti, rappresentanti degli operai inscritti alla Cassa;
- b)nella proporzione e alle condizioni stabilite nello statuto della Cassa, rappresentanti degli Istituti di risparmio e di altri enti morali che abbiano concorso o concorrano con elargizioni o altrimenti al funzionamento della Cassa, e rappresentanti delle Societa' di mutuo soccorso e delle Societa' cooperative di produzione e lavoro, legalmente costituite, che abbiano inscritto i loro soci alla Cassa.
[4]Fanno inoltre parte di diritto del Consiglio d'amministrazione un rappresentante di ciascuno dei tre Ministeri dell'agricoltura, industria e commercio, del tesoro e delle poste e dei telegrafi, il direttore generale della Cassa dei depositi e prestiti e il direttore dell'Ufficio del lavoro presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio.
Testo vigente dal 3 luglio 1907 al 26 ottobre 1935 · versione 0 su Normattiva