Art. 20

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[1](Art. 6, legge 30 dicembre 1906, n. 685).

[2]La chiusura e liquidazione del conto individuale puo' avvenire alle eta' indicate nel n. 2 dell'art. 18 e nell'art. 19, anche se il periodo d'inscrizione risulti inferiore a 25 anni, quando siano soddisfatte le condizioni seguenti:

[3]1° che il periodo d'inscrizione non risulti inferiore ai 10 anni;

[4]2° che l'inscritto versi annualmente, oltre il contributo minimo necessario per aver diritto alle quote di concorso, di cui all'articolo 14, tante lire quanti sono gli anni di cui viene abbreviato il periodo normale di 25 anni d'inscrizione.

[5]Le eventuali eccedenze, sulla misura indicata nel n. 2, dei versamenti fatti in ciascun anno, compensano le eventuali deficienze, sulla misura medesima, dei versamenti fatti negli anni successivi.

[6]Oltre alle quote di concorso ordinarie, il Consiglio d'amministrazione assegnera' quote speciali di concorso a favore degli inscritti, che, ai termini del presente articolo, abbreviano il periodo d'inscrizione.

Testo vigente dal 3 luglio 1907 al 26 ottobre 1935 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-05-30;376~art20 · fonte su Normattiva