Art. 21
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 luglio 1907 al 26 ottobre 1935. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 6, legge 30 dicembre 1906, n. 685).
[2]La chiusura e la liquidazione del conto e' fatta a qualunque eta', quando sia debitamente accertata la invalidita' dell'inscritto, non prima pero' che siano trascorsi almeno cinque anni dal versamento della prima rata di contributo.
[3]Quando la invalidita' sia sopravvenuta dopo la inscrizione alla Cassa e sia debitamente accertata, la rendita vitalizia risultante dalla liquidazione del conto dell'inscritto sara' aumentata fino alla misura minima di 120 lire all'anno, mediante il fondo speciale di cui all'articolo 11.
[4]La disposizione del precedente capoverso non si applica agli operai che si inscriveranno alla Cassa in eta' di oltre 50 anni.
[5]Le norme per l'accertamento dell'invalidita' e le condizioni alle quali sara' riconosciuto il diritto alla quota speciale sul fondo di invalidita' saranno determinate dal regolamento della Cassa.
Testo vigente dal 3 luglio 1907 al 26 ottobre 1935 · versione 0 su Normattiva