Art. 21

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[1](Art. 6, legge 30 dicembre 1906, n. 685).

[2]La chiusura e la liquidazione del conto e' fatta a qualunque eta', quando sia debitamente accertata la invalidita' dell'inscritto, non prima pero' che siano trascorsi almeno cinque anni dal versamento della prima rata di contributo.

[3]Quando la invalidita' sia sopravvenuta dopo la inscrizione alla Cassa e sia debitamente accertata, la rendita vitalizia risultante dalla liquidazione del conto dell'inscritto sara' aumentata fino alla misura minima di 120 lire all'anno, mediante il fondo speciale di cui all'articolo 11.

[4]La disposizione del precedente capoverso non si applica agli operai che si inscriveranno alla Cassa in eta' di oltre 50 anni.

[5]Le norme per l'accertamento dell'invalidita' e le condizioni alle quali sara' riconosciuto il diritto alla quota speciale sul fondo di invalidita' saranno determinate dal regolamento della Cassa.

Testo vigente dal 3 luglio 1907 al 26 ottobre 1935 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1907-05-30;376~art21 · fonte su Normattiva