Art. 22
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[1](Art. 6, legge 30 dicembre 1906, n. 685).
[2]La liquidazione del conto individuale sara' fatta, di regola, sommando tutte le quote di rendita vitalizia assicurate in corrispondenza alle somme annotate sul conto stesso.
[3]Nel regolamento della Cassa saranno stabiliti i casi speciali nei quali la liquidazione potra' esser fatta, in tutto o in parte, in capitale.
Testo vigente dal 3 luglio 1907 al 26 ottobre 1935 · versione 0 su Normattiva