Art. 25

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[1](Art. 10, legge 30 dicembre 1906, n. 685).

[2]I versamenti degli inscritti o di altri per loro, le somme assegnate agli inscritti stessi come quote di concorso o per altri titoli e i relativi interessi formano un fondo denominato: «Fondo degli inscritti».

[3]I capitali in base ai quali sono costituite le rendite vitalizie liquidate dalla Cassa nazionale, formano un fondo separato, denominato: Fondo delle rendite vitalizie.

[4]All'atto della liquidazione di ciascun conto individuale il capitale costituito nella rendita vitalizia liquidata all'inscritto sara' prelevato dal fondo degli inscritti e trasferito a quello delle rendite vitalizie.

[5]Nel regolamento della Cassa sararanno fissati i periodi di tempo, non maggiori di un quinquennio, al termine dei quali dovranno essere stabiliti i billanci tecnici dei detti fondi e le norme per la compilazione di essi.

[6]A guarentigia del fondo delle rendizie vitalizie e del fondo degli inscritti sara' costituita una riserva straordinaria di rischio, formata con le somme di cui all'art. 10, con le altre assegnazioni speciali che potranno essere determinate nel regolamento, con le eventuali eccedenze dei fondi, dimostrate dai bilanci tecnici, e coi relativi interessi.

[7]La riserva straordinaria di rischio e' destinata a colmare le eventuali deficienze dei due fondi predetti in confronto alle riserve matematiche calcolate col bilancio tecnico.

[8]Nel regolamento sara' fissato il limite massimo a cui puo' ragguagliarsi la riserva straordinaria e saranno stabiliti i provvedimenti speciali da adottarsi in caso che la riserva stessa non sia sufficiente a colmare le constatate deficienze.

Testo vigente dal 3 luglio 1907 al 26 ottobre 1935 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1907-05-30;376~art25 · fonte su Normattiva