Art. 26
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[1](Art. 18, legge (T. U.) 28 luglio 1901, n. 387).
[2]Alla Cassa nazionale di previdenza potranno essere versate, per la trasformazione in annualita' vitalizie, le indennita' dovute agli operai divenuti inabili per infortuni sul lavoro, e parimente le somme erogate da enti morali o da privati per sovvenire operai inabili al lavoro per causa di vecchiaia o di infermita'.
Testo vigente dal 3 luglio 1907 al 26 ottobre 1935 · versione 0 su Normattiva