Art. 27
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[1](Art. 23, legge (T. U.) 28 luglio 1901, n. 387).
[2]Le annualita' vitalizie liquidate dalla Cassa, come ogni altro credito degli inscritti, non potranno essere espropriate, sequestrate, ne' cedute, se non per la parte che superi le L 400 annue; e potranno esigersi per procura soltanto nei casi di malattia attestata da certificato medico, o d'impedimento constatato con certificato del sindaco del Comune nel quale ha dimora l'inscritto.
[3]In caso di smarrimento di libretti rilasciati agli inscritti dalla Cassa nazionale di previdenza, saranno emessi i duplicati, con le norme stabilite per i libretti delle Casse postali di risparmio.
Testo vigente dal 3 luglio 1907 al 26 ottobre 1935 · versione 0 su Normattiva