Art. 28

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[1](Art. 29, legge (T. U.) 28 luglio 1901, n. 387). (Art. 16, legge 30 dicembre 1906, n. 685).

[2]La Cassa nazionale di previdenza potra' essere autorizzata con decreto Reale ad esercitare alcuni rami di assicurazione.

[3]Gli utili disponibili derivanti dalla speciale gestione di quelle assicurazioni saranno destinati in aumento delle entrate annuali della Cassa di cui all'articolo 9.

[4]Ogni rendita vitalizia, liquidata in dipendenza di operazioni assicurative esercitate in virtu' del presente articolo, e' esente dalla imposta di ricchezza mobile, purche' la rendita non sia superiore a 1500 lire annue.

Testo vigente dal 3 luglio 1907 al 26 ottobre 1935 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-05-30;376~art28 · fonte su Normattiva