Art. 28
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[2]La Cassa nazionale di previdenza potra' essere autorizzata con decreto Reale ad esercitare alcuni rami di assicurazione.
[3]Gli utili disponibili derivanti dalla speciale gestione di quelle assicurazioni saranno destinati in aumento delle entrate annuali della Cassa di cui all'articolo 9.
[4]Ogni rendita vitalizia, liquidata in dipendenza di operazioni assicurative esercitate in virtu' del presente articolo, e' esente dalla imposta di ricchezza mobile, purche' la rendita non sia superiore a 1500 lire annue.
Testo vigente dal 3 luglio 1907 al 26 ottobre 1935 · versione 0 su Normattiva