Art. 29

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 luglio 1907 al 26 ottobre 1935. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 17, legge 30 dicembre 1906, n. 685).

[2]Per le assicurazioni popolari di rendite vitalizie esercitate dalla Cassa valgono le seguenti disposizioni speciali:

[3]Le donne maritate possono inscriversi senza bisogno del consenso del marito e i minorenni senza bisogno della autorizzazione di chi esercita la patria potesta' o la tutela.

[4]L'inscritto nei ruoli operai il quale cessa di avere le qualita' indicate nell'art. 13 della legge, non avra' piu' diritto alle quote di concorso di cui all'art. 14 della legge e sara' trasferito nel ruolo delle assicurazioni popolari e tutte le somme e le quote di rendita vitalizia annotate nell'antico conto saranno trasferite nel nuovo conto aperto al suo nome.

[5]Inversamente l'inscritto nel ruolo delle assicurazioni popolari, il quale acquisti le qualita' indicate nell'art. 13 della legge, sara' trasferito nei ruoli operai con il conseguente diritto alla quota di concorso della Cassa, e gli saranno riconosciuti, agli effetti del diritto a pensione, tutti gli anni anteriori di effettiva inscrizione alla Cassa.

[6]Le rendite vitalizie provenienti da inscrizioni nei ruoli operai non sono ne' cedibili, ne' sequestrabili se non per la parte che superi le L. 400.

Testo vigente dal 3 luglio 1907 al 26 ottobre 1935 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1907-05-30;376~art29 · fonte su Normattiva