Art. 3
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[1](Art. 28, legge (T. U.) 28 luglio 1901, n. 387).
[2]Spetta al Consiglio d'amministrazione della Cassa nazionale di previdenza:
- a)predisporre lo statuto organico della Cassa;
- b)stabilire le norme con le quali possono essere istituite le sedi secondarie della Cassa, le attribuzioni di esse, i limiti di azione, le gestioni di fondi alle medesime affidate, i regolamenti amministrativi che le governano ed i rapporti di dipendenza delle sedi secondarie con quella principale;
- c)compilare il regolamento tecnico della Cassa e le tariffe per la liquidazione delle rendite vitalizie.
[3]Lo statuto e il regolamento tecnico della Cassa nazionale di previdenza, i regolamenti delle sedi secondarie, le tariffe delle rendite vitalizie, le tavolo statistiche e il saggio d'interesse in base a cui sono calcolate le tariffe stesse, devono essere approvati con decreto Reale, sentiti il Consiglio della previdenza ed il Consiglio di Stato, promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio di concerto coi ministri del tesoro e delle poste e dei telegrafi.
[4]Con le medesime norme dovranno essere approvate le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e le variazioni del saggio d'interesse, delle tavole statistiche e delle conseguenti tariffe, per la liquidazione delle rendite vitalizie.
Testo vigente dal 3 luglio 1907 al 26 ottobre 1935 · versione 0 su Normattiva