Art. 30
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[2]La denominazione di «Cassa nazionale» non puo' essere assunta o conservata da alcuna impresa, societa' od istituto a cui non sia conferita per legge.
[3]Sono puniti con pena pecuniaria, non inferiore a L. 200 ed estensibile a L. 2000, i promotori, gli amministratori, i direttori e gli agenti di imprese, societa' od istituti che contravvengano alla disposizione del presente articolo.
Testo vigente dal 3 luglio 1907 al 26 ottobre 1935 · versione 0 su Normattiva