Art. 30

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[1](Art. 32, legge (T. U.) 28 luglio 1901, n. 387). (Art. 20, legge 30 dicembre 1906, n. 685).

[2]La denominazione di «Cassa nazionale» non puo' essere assunta o conservata da alcuna impresa, societa' od istituto a cui non sia conferita per legge.

[3]Sono puniti con pena pecuniaria, non inferiore a L. 200 ed estensibile a L. 2000, i promotori, gli amministratori, i direttori e gli agenti di imprese, societa' od istituti che contravvengano alla disposizione del presente articolo.

Testo vigente dal 3 luglio 1907 al 26 ottobre 1935 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-05-30;376~art30 · fonte su Normattiva