Art. 31
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[2]La Cassa nazionale di previdenza fruisce delle stesse esenzioni fiscali che sono o saranno concesse alle Casse di risparmio postali e ordinarie. Alle operazioni di trasformazione dei capitali in rendite vitalizie e di ogni altra specie di assicurazione sulla vita, fatte dalla Cassa nazionale di previdenza, non si applicano le tasse sulle assicurazioni e sui contratti vitalizi.
[3]Sono esenti dalle tasse di registro e bollo e da qualsiasi altra tassa o spesa, i tramutamenti dei titoli di debito pubblico in cui siano rinvestiti i capitali della Cassa, i registri, i certificati, gli atti di notorieta' e gli altri documenti che possono occorrere tanto alla Cassa per se' stessa, quanto ai privati, per la esecuzione della presente legge.
[4]Sono pure esenti dalle tasse di bollo, registro, successione, ipotecarie e di manomorta, le donazioni e le elargizioni fatte o comunque venute alla Cassa, per atto tra vivi o per causa di morte.
[5]I frutti annuali dei fondi della Cassa nazionale di previdenza, eccetto quelli derivanti dai titoli a debito o garantiti dallo Stato, sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile.
Testo vigente dal 3 luglio 1907 al 26 ottobre 1935 · versione 0 su Normattiva