Art. 32
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[1](Art. 12, legge 30 dicembre 1906, n. 685).
[2]Le quote di concorso e le somme comunque devolute ad incremento dei conti individuali degli inscritti e le rendite vitalizie a questi liquidate non sono soggette alla imposta di ricchezza mobile.
[3]Sono esenti dalla tassa di successione le somme che verranno pagate agli eredi, ai termini dell'art. 24.
Testo vigente dal 3 luglio 1907 al 26 ottobre 1935 · versione 0 su Normattiva