Art. 34
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[1](Art. 30, legge (T. U.) 28 luglio 1901, n. 387).
[2]La Cassa nazionale di previdenza e' sottoposta alla vigilanza del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, al quale dovra' trasmettere i bilanci annuali generali e quelli speciali delle sedi secondarie, i bilanci tecnici, e tutte le notizie e i ragguagli che le saranno richiesti.
[3]I bilanci tecnici dovranno essere comunicati anche al Ministero del tesoro.
Testo vigente dal 3 luglio 1907 al 26 ottobre 1935 · versione 0 su Normattiva