Art. 5
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[2]Il servizio delle inscrizioni alla Cassa nazionale di previdenza, delle riscossioni dei contributi, e dei pagamenti di annualita' o di ogni altra somma, dovra' essere fatto senza onere da parte della Cassa nazionale di previdenza, dagli uffici postali e dalle Casse postali di risparmio.
[3]La corrispondenza fra la Cassa e gli uffici pubblici, le sedi secondarie, i Comitati di propaganda, le Societa' di mutuo soccorso e gli inscritti, e' ammessa in franchigia postale.
Testo vigente dal 3 luglio 1907 al 26 ottobre 1935 · versione 0 su Normattiva