Art. 5

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[1](Art. 25, legge (T. U.) 28 luglio 1901, n. 387). (Art. 13, legge 30 dicembre 1906, n. 685).

[2]Il servizio delle inscrizioni alla Cassa nazionale di previdenza, delle riscossioni dei contributi, e dei pagamenti di annualita' o di ogni altra somma, dovra' essere fatto senza onere da parte della Cassa nazionale di previdenza, dagli uffici postali e dalle Casse postali di risparmio.

[3]La corrispondenza fra la Cassa e gli uffici pubblici, le sedi secondarie, i Comitati di propaganda, le Societa' di mutuo soccorso e gli inscritti, e' ammessa in franchigia postale.

Testo vigente dal 3 luglio 1907 al 26 ottobre 1935 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-05-30;376~art5 · fonte su Normattiva