Art. 6
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[1](Art. 18, legge 30 dicembre 1906, n. 685).
[2]Gli impiegati effettivi degli uffici della Cassa nazionale di previdenza, sono equiparati agli impiegati dello Stato per gli effetti della imposta di ricchezza mobile, per le riduzioni ferroviarie e per le disposizioni relative alla sequestrabilita' e cedibilita' degli stipendi.
[3]Il direttore generale della Cassa nazionale di previdenza fa parte del Consiglio superiore del lavoro.
Testo vigente dal 3 luglio 1907 al 26 ottobre 1935 · versione 0 su Normattiva