Art. 7

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[1](Art. 2, legge (T. U.) 28 luglio 1901, n. 387).

[2]La dotazione iniziale della Cassa nazionale di previdenza e' costituita da un fondo patrimoniale di dieci milioni di lire, formato:

  • a)con l'assegnazione di cinque milioni di lire sulla somma dei biglietti consorziali definitivi prescritti per effetto della legge 7 aprile 1881, n. 133, sull'abolizione del corso forzoso;
  • b)con il prelevamento di cinque milioni di lire sulla somma degli utili netti e disponibili, al 31 dicembre 1896, delle Casse postali di risparmio.

Testo vigente dal 3 luglio 1907 al 26 ottobre 1935 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-05-30;376~art7 · fonte su Normattiva