Art. 7
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[1](Art. 2, legge (T. U.) 28 luglio 1901, n. 387).
[2]La dotazione iniziale della Cassa nazionale di previdenza e' costituita da un fondo patrimoniale di dieci milioni di lire, formato:
- a)con l'assegnazione di cinque milioni di lire sulla somma dei biglietti consorziali definitivi prescritti per effetto della legge 7 aprile 1881, n. 133, sull'abolizione del corso forzoso;
- b)con il prelevamento di cinque milioni di lire sulla somma degli utili netti e disponibili, al 31 dicembre 1896, delle Casse postali di risparmio.
Testo vigente dal 3 luglio 1907 al 26 ottobre 1935 · versione 0 su Normattiva