Art. 8
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[1](Art. 3, legge (T.U.) 28 luglio 1901, n. 387).
[2]La dotazione della Cassa verra' in seguito accrescendosi degli assegni a favore del suo fondo patrimoniale qui sotto indicati:
- a)una meta' del valore dei biglietti che saranno prescritti per effetto dell'art. 3 del testo unico di legge sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca, approvato con R. decreto 9 ottobre 1900, n. 373;
- b)le somme dei libretti di risparmio postali cui sia stata applicata la prescrizione determinata dall'art. 10 della legge 27 maggio 1875, n. 2779; le quali somme dal detto articolo erano assegnate a vantaggio della Cassa dei depositi e prestiti;
- c)il capitale dei depositi fatti nella Cassa dei depositi e prestiti colpiti dalla prescrizione stabilita dall'art. 14 della legge 17 maggio 1863, n. 1270;
- d)un decimo dell'avanzo del Fondo per il culto, devoluto allo Stato in virtu' dell'art. 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036;
- e)i conferimenti, i legati e le donazioni fatte da enti morali o da privati e che non siano vincolati a speciale destinazione individuale o collettiva per un complesso d'inscritti.
[3]Nel decimo dell'avanzo devoluto allo Stato in virtu' dell'art. 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, dovra' imputarsi la somma di L. 2,950,000 che il Fondo per il culto ha versato alla Cassa nazionale di previdenza nei cinque esercizi dal 1901-902 al 1905-906.
Testo vigente dal 3 luglio 1907 al 26 ottobre 1935 · versione 0 su Normattiva