Art. 10
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[2]Qualora, per trasformazione o ingrandimento, la casa perda il carattere di popolare o economica e acquisti un valore superiore al massimo legale, le concessioni nei riguardi tributari cesseranno di pieno diritto dal giorno in cui siano accertate le trasformazioni o gli ingrandimenti.
[3]Qualora la Societa' per le case popolari, o coloro ai quali le case sono state assegnate, le destinassero a fini differenti da quelli indicati nella presente legge, si intenderanno rispettivamente cessate le concessioni loro accordate nei riguardi tributari e le imposte e le tasse condonate saranno senz'altro ripetibili dall'erario con privilegio tanto sul patrimonio della Societa' quanto sulle case assegnate ai compratori, salvi i diritti dell'Istituto mutuante, che avranno la precedenza anche sui privilegi attribuiti all'erario da questo articolo.
Testo vigente dal 4 aprile 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva