Art. 11

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[1](Art. 11 della legge 31 maggio 1903, n. 254, e art. 10 della legge 2 gennaio 1908, n. 5).

[2]Il compratore di una casa popolare o economica non puo' alienarla a titolo oneroso o gratuito nel periodo di ammortamento del prezzo, se non dopo che la Societa' costruttrice abbia dichiarato di rinunciare al diritto di prelazione e che le sia stata riservata la partecipazione nella plusvalenza dello stabile, risultante dalla vendita ai terzi.

[3]Il diritto di prelazione si esercita pagando al compratore il prezzo di stima.

[4]Per la partecipazione alla plusvalenza, dalla quale e' sempre escluso il miglioramento apportato dal proprietario, si attribuisce alla Societa' meta' della differenza fra il prezzo di rivendita della casa e quello della vendita precedente.

[5]Durante il periodo dell'ammortamento del prezzo il compratore di una casa popolare o economica potra' affittarla in conformita' delle norme da stabilirsi col regolamento.

[6]Nel caso che il prestito e' fatto direttamente al socio, la Societa' costruttrice interviene nel contratto per assicurarsi i benefizi consentiti dal presente articolo.

Testo vigente dal 4 aprile 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-27;89~art11 · fonte su Normattiva