Art. 13
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[1](Art. 13 della legge 31 maggio 1903, n. 254, e art. 11 della legge 2 gennaio 1908, n. 5).
[2]In caso di mancato pagamento di una somma che rappresenti la meta' di una annualita' dovuta, sulla semplice richiesta della Societa' costruttrice, il contratto si riterra' risoluto di diritto e la casa, senza pagamento di tasse, ritornera' in possesso della Societa' che potra' rivenderla ad altri secondo le norme della presente legge.
[3]Qualora il prezzo di stima o la somma ottenuta dalla rivendita sia superiore al prezzo della prima vendita, al socio espropriato, dopo di aver trattenuto quanto ancora questo socio deve alla Societa' e restituita la somma delle annualita' gia' da esso pagate con i relativi interessi, dedotta la somma coi relativi interessi, che egli avrebbe dovuto pagare come pigione della casa dal giorno in cui ne entro' in possesso a quello della risoluzione del contratto, l'avanzo eventuale e' ripartito per meta' fra la Societa' e il debitore espropriato.
[4]Agli atti occorrenti per la rivendita sono applicabili le disposizioni dell'articolo 7.
[5]Il regolamento determinera' i modi per agevolare ai lavoranti ed impiegati il passaggio senza perdita della loro casa alla Societa' costruttrice e la risoluzione del contratto di assicurazione nei casi di necessario trasferimento.
Testo vigente dal 4 aprile 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva