Art. 14
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1908 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 14 della legge 31 maggio 1903, n. 254.
[2]Compiuto il pagamento del prezzo della casa, la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria deve esser fatta senza spesa dal conservatore delle ipoteche nelle forme stabilite dagli articoli 2033 e successivi del Codice civile.
[3]Nel caso che l'ente sovventore o la Societa' costruttrice si rifiutassero a rilasciare l'atto necessario alla cancellazione dell'ipoteca, l'acquirente puo' richiamarsene al tribunale civile che provvede in Camera di consiglio, sentite le parti e il pubblico ministero, con la procedura stabilita dall'articolo 2039 del Codice civile.
Testo vigente dal 4 aprile 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva