Art. 14

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[1](Art. 14 della legge 31 maggio 1903, n. 254.

[2]Compiuto il pagamento del prezzo della casa, la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria deve esser fatta senza spesa dal conservatore delle ipoteche nelle forme stabilite dagli articoli 2033 e successivi del Codice civile.

[3]Nel caso che l'ente sovventore o la Societa' costruttrice si rifiutassero a rilasciare l'atto necessario alla cancellazione dell'ipoteca, l'acquirente puo' richiamarsene al tribunale civile che provvede in Camera di consiglio, sentite le parti e il pubblico ministero, con la procedura stabilita dall'articolo 2039 del Codice civile.

Testo vigente dal 4 aprile 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-27;89~art14 · fonte su Normattiva