Art. 15
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[1](Art. 15 della legge 31 maggio 1903, n. 254),
[2]La esenzione di cui all'art. 8 della presente legge e' estesa, con le norme e con le guarentigie che saranno sancite dal regolamento, alle case popolari costruite da industriali, da proprietari o conduttori di terre e da essi vendute in ammortamento semplice o assicurativo, ovvero date in affitto ai propri dipendenti, impiegati, operai, coltivatori.
Testo vigente dal 4 aprile 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva