Art. 16
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[1](Art. 16 della legge 31 maggio 1903, n. 254).
[2]Nelle provincie dove non e' ancora compiuto il nuovo catasto, secondo la legge del 1° marzo 1886, n. 3682, i fabbricati rurali, costruiti dal 1° gennaio 1903 in avanti, saranno esenti dall'imposta ai termini dell'art. 15 della citata legge.
Testo vigente dal 4 aprile 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva