Art. 22
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[1](Art. 21 della legge 31 maggio 1903, n. 254).
[2]Sono applicabili le disposizioni della legge 2 luglio 1891, n. 379, alle cessioni di aree demaniali a favore dei Comuni per le costruzioni indicate nella presente legge.
Testo vigente dal 4 aprile 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva