Art. 22

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[1](Art. 21 della legge 31 maggio 1903, n. 254).

[2]Sono applicabili le disposizioni della legge 2 luglio 1891, n. 379, alle cessioni di aree demaniali a favore dei Comuni per le costruzioni indicate nella presente legge.

Testo vigente dal 4 aprile 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-27;89~art22 · fonte su Normattiva