Art. 24
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[1](Art. 16 della legge 2 gennaio 1908, n. 5).
[2]Sulle annualita' che siano state assegnate agli Istituti autonomi per le case popolari dai Comuni o da enti pubblici sottoposti alla vigilanza dello Stato, per la costituzione del capitale di esercizio degli Istituti stessi, questi potranno fare operazioni di credito con la Cassa dei depositi e prestiti per conseguire l'anticipazione delle somme ad essi assegnate, a condizione che i relativi prestiti siano assunti e garantiti dai Comuni a termini delle leggi che disciplinano la Cassa dei depositi e prestiti, salvo ai Comuni stessi il diritto di rivalsa verso gli altri enti che hanno concesso le annualita'.
[3]I prestiti non potranno avere durata maggiore di cinquanta anni.
[4]Al pagamento degli interessi sui prestiti medesimi concorrera' lo Stato in ragione di un sesto della spesa annua, mediante assegnazioni da inscriversi nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, entro il limite indicato nell'articolo 18.
Testo vigente dal 4 aprile 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva