Art. 26

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[1](Art. 23 della legge 31 maggio 1903, n. 254).

[2]E' data facolta' ai Comuni di cedere aree per la costruzione di case popolari a prezzo di costo alle Societa' cooperative e di mutuo soccorso indicate negli articoli 2 e 3 ed agli enti morali e alle Societa' di beneficenza di cui nell'art. 23.

Testo vigente dal 4 aprile 1908 al 5 aprile 1919 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-27;89~art26 · fonte su Normattiva