Art. 26
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[1](Art. 23 della legge 31 maggio 1903, n. 254).
[2]E' data facolta' ai Comuni di cedere aree per la costruzione di case popolari a prezzo di costo alle Societa' cooperative e di mutuo soccorso indicate negli articoli 2 e 3 ed agli enti morali e alle Societa' di beneficenza di cui nell'art. 23.
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