Art. 27

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1908 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 24 della legge 1° maggio 1903, n. 254).

[2]Quando piu' eredi siano chiamati alla successione, la casa popolare sara' assegnata a quello fra i chiamati che offrira' il pagamento in danaro delle quote spettanti agli altri.

[3]Se due o piu' fra essi facciano tale offerta, si procedera', dinanzi al pretore, all'estrazione a sorte, per stabilire chi debba essere preferito.

Testo vigente dal 4 aprile 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-27;89~art27 · fonte su Normattiva