Art. 27
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[1](Art. 24 della legge 1° maggio 1903, n. 254).
[2]Quando piu' eredi siano chiamati alla successione, la casa popolare sara' assegnata a quello fra i chiamati che offrira' il pagamento in danaro delle quote spettanti agli altri.
[3]Se due o piu' fra essi facciano tale offerta, si procedera', dinanzi al pretore, all'estrazione a sorte, per stabilire chi debba essere preferito.
Testo vigente dal 4 aprile 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva