Art. 28
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1908 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 25 della legge 31 maggio 1903, n. 254).
[2]Al coniuge superstite, contro il quale non sussista, per colpa sua, sentenza di separazione personale passata in giudicato, e' attribuito per tutta la vita il diritto di abitazione sulla casa popolare, salvi i diritti che gli spettano per questa e per altre leggi.
[3]Eguale diritto e' riserbato ai figli minorenni del defunto proprietario finche' raggiungano la maggiore eta'.
Testo vigente dal 4 aprile 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva