Art. 3
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[1](Art. 3 della legge 2 gennaio 1908, n. 5).
[2]Possono conseguire i prestiti di cui nell'art. 1, le Societa' di mutuo soccorso le quali costituiscano una sezione speciale per le case popolari o economiche a vantaggio dei propri soci. Esse possono stabilire nei loro statuti che l'interesse o il dividendo, non mai superiore al 5 per cento, invece di essere attribuito alla Societa' o distribuito ai soci, sia destinato ad incremento dei contributi dei soci inscritti alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidita' e per la vecchiaia degli operai. Eguale destinazione puo' darsi all'avanzo delle attivita' della sezione speciale quando questa si sciolga e si liquidi.
[3]La sezione speciale delle Societa' di mutuo soccorso deve essere regolata da norme statutarie. L'approvazione di esse, quando si tratti di Societa' operaie legalmente riconosciute secondo la legge 15 aprile 1886, n. 3818, dovra' seguire secondo le norme stabilite dalla legge predetta, e quando si tratti di Societa' autorizzate con R. decreto, sara' data pure con R. decreto. Nel primo caso le norme statutarie dovranno riportare anche il visto del ministro di agricoltura, industria e commercio.
[4]Quando la Societa' di mutuo soccorso non sia legalmente riconosciuta, deve chiedere al ministro di agricoltura il riconoscimento della sezione speciale con le norme che saranno stabilite nel regolamento.
Testo vigente dal 4 aprile 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva