Art. 32
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[1]I Comitati locali hanno il compito d'incoraggiare la costituzione di Societa' per case popolari, le costruzioni di case sane e a buon mercato, sia da parte di privati che di Societa', per la locazione o la vendita a persone poco agiate, di promuovere l'igiene delle case.
[2]In particolare spetta al Comitato locale per le case popolari, di accertare se le case popolari o economiche rispondono alle condizioni di legge, salvo quanto riguarda il valore locativo delle case, rilasciando un apposito certificato da presentare alle agenzie delle imposte dirette. Dove non esiste il Comitato locale il certificato e' rilasciato dal sindaco.
[3]Qualora l'agente delle imposte ritenga che non sussistano le condizioni richieste per fruire delle agevolazioni fiscali, comunichera' all'interessato questa sua decisione motivata contro la quale potra' presentarsi ricorso, in via amministrativa, alle Commissioni per i reclami riguardanti le imposte sui redditi di ricchezza mobile e sui fabbricati, in quanto riguarda l'accertamento del reddito o valore locativo della casa, e al Ministero di agricoltura, industria e commercio per quanto si riferisce alle altre condizioni per ritenere la casa popolare o economica.
Testo vigente dal 4 aprile 1908 al 5 aprile 1919 · versione 0 su Normattiva