Art. 34
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Le disposizioni contenute nella presente legge sono applicabili anche agli enti morali ed alle Societa' cooperative costituite legalmente prima dell'8 luglio 1903, purche' si conformino alle norme stabilite nella presente legge.
Testo vigente dal 4 aprile 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva