Art. 35
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1908 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]Con regolamento da approvarsi e da modificarsi quando occorra, con decreto Reale, promosso dal ministro d'agricoltura, industria e commercio, sentita la Commissione centrale di cui nell'art. 30 e il Consiglio di Stato, saranno stabilite le norme per la esecuzione della presente legge.
[2]Visto, d'ordine di Sua Maesta':
[3]Il ministro d'agricoltura, industria e commercio
[4]F. COCCO-ORTU.
Testo vigente dal 4 aprile 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva