Art. 6

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[1](Art. 5 della legge 31 maggio 1903, n. 254 e art. 6 della legge 2 gennaio 1908, n. 5).

[2]Il compratore puo' pagare il debito per l'acquisto della casa in rate annuali, semestrali, mensili o quindicinali. Le rate comprendono l'interesse ed una quota di ammortamento del capitale, ovvero l'interesse e il premio per l'assicurazione di un capitale uguale al prezzo della casa, e, in entrambi i casi, l'onere ripartito dell'assicurazione per gli incendi da farsi a cura della Societa' costruttrice.

[3]Gli interessi maturati sul capitale corrispondente al valore della casa, nel periodo tra il contratto per la costruzione di essa e la effettiva consegna, si computano nel prezzo di acquisto.

[4]L'assicurazione, oltre che presso la Cassa nazionale di previdenza per la invalidita' e per la vecchiaia degli operai, quando ne sia autorizzata per decreto reale, si stipula presso Istituti nazionali di assicurazione sulla vita.

[5]Le dette Societa' di assicurazione sono anche autorizzate a stipulare con i compratori o costruttori di case popolari, che pagano la loro abitazione con l'ammortamento, dei contratti di assicurazione temporanea aventi lo scopo di garantire alla morte dell'assicurato, se essa avviene entro il periodo determinato, il pagamento delle annualita' non ancora scadute.

[6]L'assicurazione produce il suo effetto dalla sottoscrizione della polizza.

Testo vigente dal 4 aprile 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-27;89~art6 · fonte su Normattiva