Art. 1 (Approvazione)
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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Veduto l'art. 21 della legge 24 dicembre 1908, n. 750, che da' facolta' di coordinare e pubblicare un testo unico di tutte le leggi sul Debito pubblico;
[4]Udito il Consiglio di Stato;
[5]Sentito il Consiglio dei ministri;
[6]Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro;
[7]Abbiamo decretato e decretiamo:
[8]E' approvato l'unito testo unico di tutte le leggi sul Debito pubblico, visto, d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato per il tesoro.
[9]Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
[10]Dato a Racconigi, addi' 17 luglio 1910.
[11]VITTORIO EMANUELE.
[12]Luzzatti - Tedesco.
[13]Visto, Il guardasigilli: Fani.
Testo vigente dal 5 agosto 1910 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva