Art. 1 (Approvazione)

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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

[2]RE D'ITALIA

[3]Veduto l'art. 21 della legge 24 dicembre 1908, n. 750, che da' facolta' di coordinare e pubblicare un testo unico di tutte le leggi sul Debito pubblico;

[4]Udito il Consiglio di Stato;

[5]Sentito il Consiglio dei ministri;

[6]Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro;

[7]Abbiamo decretato e decretiamo:

[8]E' approvato l'unito testo unico di tutte le leggi sul Debito pubblico, visto, d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato per il tesoro.

[9]Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

[10]Dato a Racconigi, addi' 17 luglio 1910.

[11]VITTORIO EMANUELE.

[12]Luzzatti - Tedesco.

[13]Visto, Il guardasigilli: Fani.

Testo vigente dal 5 agosto 1910 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-07-17;536~approvazione-art1 · fonte su Normattiva