Art. 10
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[1]Le disposizioni dell'articolo precedente sono estese alle rendite del consolidato 4.50 pertinenti al fondo di beneficenza e religione della citta' di Roma, in quanto risultino ad esso assegnate in surrogazione di consolidato 5 per cento, per effetto dell'art. 3 dell'allegato L alla legge 22 luglio 1894, n. 339, e applicate a scopi di beneficenza, comprese quelle affette al servizio delle pensioni monastiche, il cui capitale, ai termini dell'art. 15 della legge 30 luglio 1896, n. 343, e' gia' acquisito alla beneficenza.
[2]Le stesse disposizioni sono estese alle rendite del consolidato 4.50, pertinenti alla Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia degli operai.
Testo vigente dal 5 agosto 1910 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva