Art. 12

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[1](Legge 4 agosto 1861, n. 174, art. 7 - Legge 29 aprile 1877, n. 3790 art. 4 - Legge 22 luglio 1894, n. 339, allegato L, art. 8 - Legge 12 giugno 1902, n. 166, art. 2 - Legge 29 giugno 1906 n. 262, art. 1).

[2]Le rendite al portatore o miste del consolidato 3.75 per cento netto sono distinte in serie di L. 3.75, 7.50, 18.75, 37.50, 75, 150, 375, 750.

[3]Le rendite al portatore o mista del consolidato 3.50 per cento netto, di cui alla lettera b) del precedente art. 8, e quelle del consolidato 3.50 per cento netto, a cui si ridurra' il consolidato 3.75 per cento netto col 1° gennaio 1912, sono distinte in serie da L. 3.50, 7, 17.50, 35, 70, 140, 350, 700.

[4]Le rendite al portatore o miste del consolidato 3 per cento lordo sono di L. 3, 6, 12, 30, 60, 150, 300, 900.

Testo vigente dal 5 agosto 1910 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-07-17;536~art12 · fonte su Normattiva