Art. 12
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[2]Le rendite al portatore o miste del consolidato 3.75 per cento netto sono distinte in serie di L. 3.75, 7.50, 18.75, 37.50, 75, 150, 375, 750.
[3]Le rendite al portatore o mista del consolidato 3.50 per cento netto, di cui alla lettera b) del precedente art. 8, e quelle del consolidato 3.50 per cento netto, a cui si ridurra' il consolidato 3.75 per cento netto col 1° gennaio 1912, sono distinte in serie da L. 3.50, 7, 17.50, 35, 70, 140, 350, 700.
[4]Le rendite al portatore o miste del consolidato 3 per cento lordo sono di L. 3, 6, 12, 30, 60, 150, 300, 900.
Testo vigente dal 5 agosto 1910 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva