Art. 13
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[1](Legge 4 agosto 1861, n. 174, art. 8 - Legge 22 luglio 1894, n. 339. allegato L, articoli 2 e 8 - Legge 12 giugno 1902, n. 166, art. 2 - Legge 29 giugno 1906, n. 262, art. 1).
[2]Le rendite nominative del consolidato 3.75 e dei consolidati 3.50 per cento netto possono essere rispettivamente di L. 3.75, di L. 3.50 e di qualunque multiplo di queste somme.
[3]Quelle dei consolidati 3 per cento lordo e 4.50 per cento netto possono essere di L. 3 e di qualunque multiplo di questa somma.
Testo vigente dal 5 agosto 1910 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva