Art. 14
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[1]Gli assegni provvisori al portatore o nominativi, per frazioni di rendita d'importo inferiore al minimum fissato negli articoli 12 e 13 per l'iscrizione nel Gran Libro, possono essere cambiati in titoli di rendita consolidata, sempreche', riuniti, formino una rendita non inferiore a quelle determinate negli articoli predetti.
[2]La riunione potra' essere fatta tanto dai privati, quanto dall'Amministrazione del Debito pubblico, alla quale e' data facolta' di acquistare al prezzo corrente i suddetti assegni, purche' siano liberi da ogni vincolo.
Testo vigente dal 5 agosto 1910 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva