Art. 15
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[1]Le rendite nominative sono iscritte al nome di una sola persona di un solo stabilimento o corpo morale.
[2]Possono iscriversi al nome di piu' minori, o di altri amministrati, purche' siano rappresentati da un sol tutore, curatore od amministratore.
Testo vigente dal 5 agosto 1910 al 14 settembre 1957 · versione 0 su Normattiva