Art. 15

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[1]Le rendite nominative sono iscritte al nome di una sola persona di un solo stabilimento o corpo morale.

[2]Possono iscriversi al nome di piu' minori, o di altri amministrati, purche' siano rappresentati da un sol tutore, curatore od amministratore.

Testo vigente dal 5 agosto 1910 al 14 settembre 1957 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-07-17;536~art15 · fonte su Normattiva