Art. 16
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[1]Le rendite al nome di minori o di altri amministrati portano la menzione dello stato e della qualita' dei titolari, ed il nome del tutore od altro legittimo rappresentante della persona o del patrimonio cui spettano.
[2]I tutori, curatori od amministratori saranno responsabili della mancanza di tale indicazione.
Testo vigente dal 5 agosto 1910 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva