Art. 16

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[1]Le rendite al nome di minori o di altri amministrati portano la menzione dello stato e della qualita' dei titolari, ed il nome del tutore od altro legittimo rappresentante della persona o del patrimonio cui spettano.

[2]I tutori, curatori od amministratori saranno responsabili della mancanza di tale indicazione.

Testo vigente dal 5 agosto 1910 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-07-17;536~art16 · fonte su Normattiva