Art. 17

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 agosto 1910 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Le case di commercio debbono iscrivere il nome della ditta o ragione di banca o di commercio, quale risulta dagli atti regolarmente depositati presso la cancelleria del tribunale competente, a norma del Codice di commercio.

Testo vigente dal 5 agosto 1910 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-07-17;536~art17 · fonte su Normattiva