Art. 17
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Le case di commercio debbono iscrivere il nome della ditta o ragione di banca o di commercio, quale risulta dagli atti regolarmente depositati presso la cancelleria del tribunale competente, a norma del Codice di commercio.
Testo vigente dal 5 agosto 1910 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva