Art. 18
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[1](Legge 29 aprile 1877, n. 3790 (serie 2ª), art. 2).
[2]Le rendite miste non possono iscriversi al nome di stabilimenti o corpi morali, o di minori, di interdetti, o di altre persone, che non abbiano la piena e libera facolta' di disporre dei loro beni.
Testo vigente dal 5 agosto 1910 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva